
Si terrà a Trapani, il prossimo 27 marzo alle ore 15.30, presso la Confcommercio di Via XX Settembre, 17 a Trapani, il corso di formazione e aggiornamento sulla manipolazione alimentare (HACCP). Il costo sarà di € 50,00 da versare direttamente alla sede del corso. Per info chiamare il numero 0923.873170.
Il corso è riservato a tutti gli apicoltori soci di Fai Sicilia – Federazione Apicoltori Italiani, in particolare a coloro che utilIzzano o intendono utilizzare i laboratori sociali, compresi gli eventuali collaboratori, il corso è obbligatorio per tutti gli operatori del settore alimentare. La frequenza del corso da diritto a ricevere un attestato della validità di tre anni.
Si riporta in sintesi la normativa di riferimento
Anche gli apicoltori, che producono per la vendita, in quanto PRODUTTORI PRIMARI sono tenuti a rispettare le norme racchiuse in un gruppo di regolamenti emanati dall’U.E. nel corso del 2004 che sono:
Il Regolamento 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari
Il Regolamento 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale
Il Regolamento 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano
Il Regolamento 882 /2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale
Detti regolamenti unitamente al Regolamento CE n.178/2002 formano il c.d. “pacchetto igiene”. Con il termine pacchetto, appunto, si intende l’insieme di regolamenti che interconnessi gli uni agli altri costituiscono la nuova legislazione sulla sicurezza alimentare.
Qui di seguito i punti fondamentali del REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004, a cui tutti gli altri regolamenti fanno riferimento:
Articolo 1, ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, tenendo conto in particolare dei seguenti principi: a) la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all’operatore del settore alimentare; b) è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria; c) è importante il mantenimento della catena del freddo per gli alimenti che non possono essere immagazzinati a temperatura ambiente in condizioni di sicurezza, in particolare per quelli congelati; d) l’applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP, unitamente all’applicazione di una corretta prassi igienica, dovrebbe accrescere la responsabilità degli operatori del settore alimentare; e) i manuali di corretta prassi costituiscono uno strumento prezioso per aiutare gli operatori del settore alimentare nell’osservanza delle norme d’igiene a tutti i livelli della catena alimentare e nell’applicazione dei principi del sistema HACCP; f) è necessario determinare criteri microbiologici e requisiti in materia di controllo delle temperature sulla base di una valutazione scientifica dei rischi; g) è necessario garantire che gli alimenti importati rispondano almeno agli stessi standard igienici stabiliti per quelli prodotti nella Comunità, o a norme equivalenti. Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni e fermi restando requisiti più specifici relativi all’igiene degli alimenti.
Il regolamento non si applica: a) alla produzione primaria per uso domestico privato; b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
Art 2 (omesso)
Art. 3 Gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente regolamento.
Art 4, Gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria e le operazioni connesse elencate nell’allegato I rispettano i requisiti generali in materia d’igiene di cui alla parte A dell’allegato I e ogni requisito specifico previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004.