Lavoro agricolo: fino al sesto grado di parentela prestazione gratuita

Tra le novità in campo agricolo introdotte dal decreto legge “Cura Italia” (n. 18 del 17 marzo 2020) ce n’è una che soprattutto in Sicilia, e più in generale nelle regioni del Sud, può avere un grosso impatto per le aziende agricole di piccola e media dimensione. Stiamo parlando dell’articolo del decreto, il n. 105, che estende al sesto grado di parentela delle persone che possono effettuare lavori agricoli a titolo gratuito in forma di aiuto occasionale e transitorio.
Questa tipologia di prestazione deve essere svolta in modo occasionale oppure in modo ricorrente soltanto per un breve periodo di tempo a titolo di aiuto, mutuo aiuto obbligazione morale. Chiarimenti sullo svolgimento di tale tipologia di prestazione è possibile trovarli nella circolare n. 37 del 10 giugno 2013 emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cui si è chiarito che la prestazione gratuita tra parenti può essere svolta in modo particolare da chi è già pensionato oppure da chi svolge una prestazione lavorativa a tempo pieno presso un altro datore di lavoro.
Inoltre essendo la prestazione gratuita tra parenti individuata come una prestazione meramente occasionale di tipo gratuito non deve essere né inquadrata come rapporto di lavoro né deve essere prevista alcuna iscrizione nella gestione assicurativa di competenza.
Questo significa che non è posto in capo alla persona che beneficia della prestazione da parte dei propri parenti di alcuna comunicazione prevista in caso di assunzione, ed inoltre proprio perché gratuita la prestazione non occorre retribuirla. A colui che la effettua la prestazione spettano le eventuali spese di mantenimento ed esecuzione dei lavori sostenute.
Il dubbio maggiore che aveva reso scettici gli imprenditori agricoli a sfruttare tale opportunità era legata al fatto di dimostrare di stare applicando correttamente tale norma, per non incorrere nel rischio di vedersi tramutare le prestazioni gratuite in prestazioni di lavoro subordinato.
Fortunatamente sull’argomento è intervenuto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che attraverso la propria circolare n. 37 del 10 giugno 2013 ha chiarito che, essendo la prestazione gratuita svolta meramente occasionale, ha posto in capo agli ispettori l’obbligo di dimostrare che trattasi di prestazione lavorativa in senso stretto dimostrandolo con “puntuale ed idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile”.

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